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Crediti d’imposta 50% società Benefit

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il decreto attuativo che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale.

Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Per la misura il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui 7 milioni per il credito d’imposta mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione.

In particolare, è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50%per i costi per la costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché per la nostra assistenza professionale e consulenza.

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 10 mila euro.

Per maggiori informazioni, Paolo Polverosi 0571-994111.

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Bando Lombardia Efficientamento energetico

Pubblicato il bando di Regione Lombardia per l’efficientamento energetico degli impianti produttivi e l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive.

Soggetti beneficiari

Sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, con codice ISTAT ATECO appartenente ai settori manifatturiero o estrattivo con sede in Lombardia, anche energivore (come definite dal Decreto ministeriale 21 dicembre 2017).

Interventi agevolabili.

Sono ammissibili le seguenti linee di investimento:
Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti produttivi che consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivodell’impresa. È necessario conseguire una riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 7%, escludendo la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva. È possibile l’introduzione di impianti di co-tri-generazione o di climatizzazione con cascami termici (in queste ipotesi, la riduzione dell’IPE potrà tener conto anche della riduzione dei consumi energetici connessi alla climatizzazione del sito produttivo).

Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell’impresa.


Sono ammissibili le imprese dotate di una diagnosi energetica della sede produttiva redatta non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando:

  • per le imprese energivore (come definite all’art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014) da soggetti certificati anche da organismi accreditati o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;
  • per le imprese non energivore, anche da esperti privi della suddetta certificazione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:
Linea 1

  • consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo, esclusivamente relative agli interventi oggetto di contributo e nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell’intervento;
  • fornitura ed installazione dei dispositivi e degli impianti che complessivamente consentono di ridurre di almeno il 7% l’indice di prestazione energetica della sede produttiva dell’impresa;
  • acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti che sono oggetto dell’intervento di cui sopra;
  • oneri per la messa in sicurezza relativi all’installazione dell’impianto proposto.

L’investimento minimo deve essere pari a 80.000 euro.


Linea 2

  • consulenza, progettazione, direzione lavori e collaudo dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale impianto per l’accumulo dell’energia prodotta da quest’ultimo, nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda;
  • fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici e degli eventuali impianti di accumulo, nel limite di 2.000€/kW per impianti fino a 20 kW, 1.600€/kW per impianti fino a 100 kW e 1.000€/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW;
  • sistema combinato di Inverter con batterie;
  • allacciamento alla rete dell’energia elettrica;
  • oneri per la sicurezza relativi all’installazione dell’impianto proposto.

Gli interventi dovranno essere realizzati entro 15 mesi dalla comunicazione regionale di assegnazione del contributo.

Agevolazione

L’agevolazione è un contributo a fondo perduto così composto:

  • Linea 140% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico;
  • Linea 230% delle spese ammissibili per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo.

Per entrambe le linee: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi. 
Il contributo massimo ottenibile è di € 400.000 per linea. È possibile chiedere il contributo su entrambe le linee con due distinte domande. Il contributo è erogato ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione (Reg. UE 651/2014). Non è quindi necessario considerare i limiti del regime de minimis e del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato sezione 3.1.
L’incentivo è cumulabile con i finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per le pmi, con incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e con sgravi fiscali.

Presentazione delle domande

Linea 1
La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 del 15.12.2021
La seconda finestra è aperta dalle ore 10.00 del 03.01.2022 fino alle ore 16:00 del 31.01.2022.


Linea 2
La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 18.10.2021 fino alle ore 16:00 del 29.10.2021
La seconda finestra è aperta dalle ore 10.00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 del 30.11.2021.

Bando e modulistica

Le domande che perverranno nella seconda finestra saranno istruite solo nell’ipotesi in cui l’istruttoria delle domande pervenute nella prima finestra evidenzino la disponibilità risorse residue rispetto allo stanziamento iniziale o nel caso in cui emerga la disponibilità di incrementare lo stanziamento medesimo.

Valutazione ed erogazione del contributo

La procedura è valutativa a graduatoria al fine di premiare i progetti con i maggiori risparmi energetici e capacità produttiva. Sono previsti punteggi aggiuntivi per le imprese in possesso di certificati di gestione ambientale o energetica e per imprese con titolarità femminile nella compagine societaria. 
Il contributo è erogato in tre quote. Una in anticipo e due a saldo, sulla base delle spese sostenute. Per l’anticipo sarà necessario prestare fidejussione bancaria o assicurativa.

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Bando internazionalizzazione 2021 Toscana

Apre il 17 novembre 2021 il bando che supporta progetti di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese toscane.


Destinatari

Micro, piccole e medie imprese, in forma singola e associata, esercitanti un’attività economica primaria che corrisponda a uno dei Codici Ateco riportati nel bando (in allegato).

Progetti finanziabili

Il progetto deve prevedere investimenti rivolti a Paesi esterni all’Unione Europea consistenti nell’acquisizione di servizi qualificati relativi alle seguenti attività:

  • Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale
  • Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero
  • Servizi promozionali
  • Supporto specialistico all’internazionalizzazione
  • Supporto all’innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Dimensione e durata dei progetti

I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 10.000 euro e massimo di 150.000 euro. Nel caso di aggregazioni di imprese l’investimento minimo è pari a 30.000 euro e quello massimo a 1 milione di euro.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo la presentazione della domanda, con la sola eccezione delle spese per la partecipazione a fiere sostenute dal 23 febbraio 2020.

I progetti dovranno avere durata massima di 8 mesi, con possibile proroga di 3 mesi.

Tipologia di aiuto

Contributo in conto capitale in percentuale che varia dal 30% al 50% in base alla dimensione d’impresa e alla tipologia di progetto.

Apertura del bando e selezione dei progetti

Sarà possibile presentare le domande dal 17 novembre alle ore 12:00 con chiusura il successivo 2 dicembre alle ore 17:00.

La selezione prevede una prima fase in cui saranno attribuiti i punteggi di selezione e premialità e una seconda fase in cui saranno verificati i requisiti formali.

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Sicurezza del lavoro e prevenzione incendi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 del Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 MINICODICE recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, si va completando l’articolo 46 rubricato “Prevenzione incendi” del d.lgs. n. 81/2008 relativamente ai luohi di lavoro.

Con l’emanazione del DECRETO MINICODICE (DM 3 settembre 2021) in vigore dal 29 ottobre 2022 si chiude così il processo di riforma della normativa di prevenzione Incendi del DM 10 marzo 1998, iniziato dal DECRETO CONTROLLI (DM 1° settembre 2021) e con il DECRETO GSA, ai sensi dell’art.46 del Testo Unico di Sicurezza.

A partire dal 29 ottobre 2022, il DM 10 marzo 1998 verrà definitivamente abrogato, lasciando spazio ai tre decreti di riforma:

  • il decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • il decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • il decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

È, dunque, adesso, completo il quadro normativo relativo alla Sicurezza antincendio previsto all’articolo 46, con:

  1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  2. misure precauzionali di esercizio;
  3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4. criteri per la gestione delle emergenze;
  5. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.”



Con il decreto oggetto della presente notizia sono definiti, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio ed il decreto stesso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


Il cuore del provvedimento è l’articolo 3 dello stesso in cui è precisato che:

  • le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
  • per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al decreto stesso, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
  • per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
  • per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Per maggiori informazioni: Paolo Polverosi https://www.sigmasei.it/presentazione-sigmasei/paolo-polverosi 0571-994111.

DNSH

Principio DNSH e finanza PNRR

Il piano finanziario straordinario dal nome Next Generation EU approvato a luglio 2020 dal Consiglio Europeo dota gli Stati membri delle risorse necessarie per una rapida ripresa economica dopo la pandemia. Si tratta di un programma di portata e ambizione inedite, il cui pilastro centrale è il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tale strumento ha tra le finalità principali anche quella di sostenere investimenti e riforme che contribuiscano ad attuare il cosiddetto accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, coerentemente con il  Green Deal europeo, ossia la strategia di crescita dell’Europa volta a promuovere l’uso efficiente delle risorse, il ripristino della biodiversità e la riduzione dell’inquinamento.

L’accesso ai finanziamenti del RRF è condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do Not Significant Harm (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all’ambiente

Il primo dei bandi previsti dal PNRR, i finanziamenti SIMEST 394 riguardanti:

  • Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale
  • Partecipazione di PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema
  • Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce)

includono questo nuovo principio.

A disposizione per l’esecuzione del report di analisi DNSH (obbligatorio), in fase di rendicontazione delle spese ammissibili.

Per maggiori informazioni Paolo Polverosi 0571.994111

Contributi nuove imprese giovani e donne

Rapporto sulle Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC e HORIZON Gender equality Plan (GEP)

L’Art.47 del Nuovo Decreto Semplificazioni D.L. 31 maggio 2021, n.77 è già operativo.

La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani. Anche le PMI sotto i 100 lavoratori che vogliano concorrere ai bandi PNRR e PNC devono adeguarsi agli adempimenti già previsti da tempo per le grandi imprese.

L’Art.47 del Nuovo Decreto Semplificazioni D.L. 31 maggio 2021, n.77 è già operativo.La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani. Anche le PMI fino a 100 lavoratori,che vogliano concorrere ai bandi PNRR e PNC, devono adeguarsi agli adempimenti già previsti,da tempo, per le grandi imprese.

Si ricorda infatti le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, che recepisce quanto disposto dall’art. 9 della legge n. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”). 
Le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.Il termine di trasmissione è stato fissato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio

Qui di seguito quanto previsto dall’Art.47 Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC:

  1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, si applicano le disposizioni seguenti.
  2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
  3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
  4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 6, è requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:
    a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
    c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
    d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
    e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
  5. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero del comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
  6. Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche
  7. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
  8. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Dal 2022 Stesso obbligo è previsto per le PMI e organizzazioni di ricerca che vogliano partecipare ai bandi europei HORIZON. Dovranno munirsi del Gender Equality Plan (GEP).

A disposzione per la copnsulenza come redigere i Rapporti sulle pari opportunità e i Gender Equality Plan: Paolo Polverosi 0571-994111.

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