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Ambienti di lavoro: le Misurazioni specifiche

E’ in corso nel 2021 un ritorno dei lavoratori,nei luoghi di lavoro, dopo la vaccinazione di massa.

Anche il mondo virtuale e un economia digitale richiede una presenza fisica.

E’ anche cambiata l’attenzione delle persone alla salubrità e all’igiene sui luoghi di lavori.

Parole che nell’ambito dell’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro sono state spesso trascurate come:

  • Microclima,
  • Aerazione,Ventilazione naturale e artificiale,
  • Inquinanti (polveri fini particelle PM 1,2,5, PM10, composti volatili organici (VOC), formaldeide, C02, ozono localizzato),
  • Rumore, vibrazioni,
  • Campi elettromagnetici, radiazioni, Radon,
  • Umidità, temperatura,
  • Pulizia e sanificazione.

adesso sono la lente di attenzione dei lavoratori, a seguito della pandemia COVID-19.

E’ obbligo del datore di lavoro effettuare misurazioni specifiche sugli agenti fisici e la salubrità degli ambienti di lavoro secondo Il Testo Unico di sicurezza sul lavoro, D.lgs.vo 81.08 e s.m).

Ma anche una opportunità per riprogettare spazi sociali di benessere delle persone.

La trasformazione digitale nelle imprese passa attraverso la valorizzazione delle persone, grazie ad un ambiente di lavoro attento ai loro bisogni.

Sigma sei supporta le imprese in queste valutazioni con nuovi misuratori ambientali per valutare la salubrità e igiene dei luoghi di lavoro, siano essi uffici, scuole, ambienti produttivi e per tutte le tipologie di ambienti (ambienti moderati, ambienti severi caldi e ambienti severi freddi). Le valutazioni dei rischi sono effettuate in accordo con le specifiche norme tecniche di riferimento, tra le quali UNI EN ISO 15265, UNI EN ISO 7730, UNI EN ISO 7243, UNI EN ISO 7933, UNI EN ISO 11079 e UNI EN ISO 15743.

Per ulteriori informazioni sulle misurazioni di agenti fisici, quali: rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici; e sulla valutazione del rischio microclima, contattateci.

Paolo Polverosi https://www.sigmasei.it/presentazione-sigmasei/paolo-polverosi 0571-994111.

rolls of assorted fabrics and textiles and sewing patterns inside tailor atelier

Le nuove Linee Guida 231 di Confindustria

A giugno 2021, Confindustria ha pubblicato una nuova e aggiornata versione delle proprie Linee Guida che, andando a sostituire quelle emanate nel 2014, ha introdotto alcune modifiche necessarie a rendere tale strumento al passo con le innovazioni legislative che hanno riguardato il sistema 231 negli ultimi anni.

Il Ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per l’adozione dei modelli organizzativi 231, che forniscono alle imprese indicazioni metodologiche utili per l’elaborazione dei modelli di Governance aziendale.

L’ultimo aggiornamento ha riguardato sia la parte generale che quella speciale, con interventi puntuali su diversi temi.

Nella parte generale le principali novità riguardano: la disciplina del whistleblowing, gli aggiornamenti conseguenti alla Legge Spazzacorrotti e l’opportunità di valorizzare un approccio integrato alla compliance.

Nella parte speciale le linee guida sono state invece integrate con paragrafi dedicati alle nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità 231 (es. corruzione privata, caporalato, abusi di mercato, autoriciclaggio e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari, contrabbando, reati di peculato).

L’importanza del modello organizzativo nel sistema di ‘responsabilità 231’ è centrale perché, in caso di commissione di un reato, la condizione fondamentale affinché l’ente possa evitare sanzioni è proprio la dimostrazione di aver di aver adottato “efficacemente” un tale strumento di organizzazione e gestione.

Rispetto al passato, al di là del necessario allineamento alle nuove fattispecie di reato introdotte nel decreto 231/01, il nuovo documento presenta alcune novità di sicuro interesse.

In primo luogo, viene introdotto un accenno ai sistemi di compliance integrati. Segnala Confindustria che la non conformità alla normativa vigente (anche di natura extra-penale) comporta per le imprese un rischio sempre maggiore in termini sia economici, sia reputazionali: l’applicazione di una sanzione, penale o amministrativa, è infatti quasi sempre sinonimo di perdite finanziarie più gravose dei costi necessari a garantire preventivamente l’aderenza dell’impresa alle norme che ne regolano l’attività.

In quest’ottica, l’invito di Confindustria è di valutare l’adozione, non di plurimi meccanismi di controllo distinti, ma di un sistema di compliance organico. Difatti, una pluralità di processi può portare alla duplicazione di ruoli e di controlli e generare inefficienza; viceversa un sistema di compliance unitario, basato su processi che comunicano tra loro, può consentire l’ottimizzazione delle attività in termini di risorse umane ed economiche.

Inoltre, le nuove Linee Guida prendono in considerazione l’introduzione all’interno del Decreto 231/01 (avvenuta nel 2017) dell’istituto del ‘whistleblowing’, ossia dell’obbligo per gli enti di implementare un sistema che consenta ai lavoratori di segnalare eventuali violazioni del modello o, più in generale, commissioni di illeciti all’interno dell’azienda, senza che da ciò derivino ritorsioni nei loro confronti.

Infine, Confindustria introduce alcuni suggerimenti in materia di organizzazione e composizione dell’organismo di vigilanza (OdV), ossia dell’organo societario cui spetta il compito di vigilare sull’adeguatezza e sull’effettiva applicazione del modello organizzativo.

A tal riguardo, rispetto alle precedenti versioni, il nuovo documento segnala la possibilità di prevedere tre distinte forme di composizione dell’OdV: coincidente con il Collegio Sindacale (in quanto già onerato ai sensi del codice civile del controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società), creato ad hoc a composizione mista (soggetti esterni all’ente e soggetti già facenti parte del sistema di controllo interno), a totale composizione esterna, con la raccomandazione, per quest’ultima ipotesi, che sia garantita un’effettiva interazione tra i componenti esterni e i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno.

Per maggiori informazioni sulla personalizzazione del modello alla vostra realtà aziendale: Paolo Polverosi, 0571.994111

calculator and notepad placed over stack of usa dollars

Contributo a fondo perduto alternativo del Decreto “Sostegni bis”

L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento datato 2 luglio 2021.

Dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, di cui al Dl Sostegni bis.

Per il calcolo degli importi occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no.

Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; 

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; 

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; 

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; 

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; 

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; 

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.

Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.

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Governance 231 e reati doganali

La legge 157/2019, oltre a inasprire le pene previste per alcune delle fattispecie regolate dal Dlgs 74/2000, ha introdotto importanti novità connesse al Dlgs 231/2001 che tramite il nuovo articolo 25- quinquiesdecies estende la responsabilità amministrativa degli enti/ società in caso della commissione dei reati tributari.

Particolare attenzione va posta agli effetti recati dal Dlgs 75/2020 che ha dato attuazione alla «Direttiva Protezione interessi finanziari PIF» n. 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari della Unione Europea.

In particolare, il decreto Pif ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle violazioni doganali contenuta nel Dpr 43/1973, Testo unico delle leggi doganali.

La depenalizzazione, come ora rimodulata post direttiva Pif, risulta limitata alle sole condotte di contrabbando per le quali i diritti di confine dovuti siano inferiori o uguali alla soglia di 10mila euro, significando che per i casi in cui i diritti di confine in parola risultino superiori (anche di poco) a tale soglia, può essere (ri)contestato il reato di contrabbando doganale.

I reati di contrabbando doganale, consistenti nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci sottoposte ai diritti di confine, sono contemplati dall’articolo 282 all’articolo 295 del Tuld.

Si considerano «diritti doganali» (nell’ambito dei quali sono ricompresi i «diritti di confine») tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali, costituiscono «diritti di confine»: i dazi di importazione e quelli di esportazione; i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell’obbligazione tributaria è costi- tuito relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale.

Un ulteriore effetto della direttiva Pif, ex articolo 5 del Dlgs 75/2020, è l’inserimento dei delitti di contrabbando disciplinati dal Tuld tra i reati presupposto 231.

In particolare, all’articolo 25- quinquiesdecies del Dlgs 231/2001, viene introdotto il comma 1-bis, il quale prevede che in relazione alla commissione di alcuni reati tributari di più grave rilevanza previsti dal Dlgs 74/2000, commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’Iva per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni , alla società si applicano sanzioni pecuniarie che vanno da 300 a 400 quote (una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro secondo l’articolo 10, comma 3, del Dlgs 231/2001).

Inoltre, il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera d), inserisce l’articolo 25-sexiesdecies al Dlgs 231/2001, prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote in caso di commissione dei reati di contrabbando meno gravi, previsti dal Tuld, ovvero per un importo superiore a 10.001 euro e fino a 100mila euro.

La sanzione pecuniaria in capo alla società risulta raddoppiata, cioè fino a 400 quote, nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 25- sexiesdecies, quando i diritti di confine dovuti superano l’importo di 100mila euro.

Per maggiori informazioni sul Modello organizzativo e gestionale in applicazione del Dlgs 231/2001: Paolo Polverosi, 0571-994111.

woman in green kimono standing near tall trees

Moda,Lyfestyle e sostenibilità

Uno dei settori in cui i temi della sostenibilità sono in stato più avanzato di implementazione è quello della Moda & Lifestyle.

Il settore della Moda & Lifestyle è molto ampio e ricomprende almeno questi codici ATECO:

13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
20.42 Fabbricazione di profumi e cosmetici
32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria
e articoli connessi
32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
74.1 ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE

Per queste attività i temi della Moda sostenibile e circolare, la certificazione nella tessitura e nella filiera, i regolamenti, la strutturazione produttiva e le caratteristiche dei prodotti “green” e socialmente responsabili stanno diventando fondamentali sui mercati globali.

La certificazione, l’analisi di marchi, dei regolamenti e attributi come sostenibile, biodegradabile, organico, e le attese dei consumatori rispetto ai prodotti, nonché l’implementazione di criteri di qualità utili tanto alla soddisfazione dell’acquirente che al perfezionamento della realtà operativa aziendale, oltre agli strumenti di cui le imprese possono valersi per monitorare la propria responsabilità ambientale costituiscono un vantaggio competivo da ricercare.

Per introdurre in azienda i temi della Moda sostenibile e circolare, le aziende devono percorrere una Business trasformation che richiede consulenza specializzata e formazione dedicata.

Per maggiori informazioni Paolo Polverosi 0571-994111

agenzia imprese

Accreditamento Agenzia imprese

All’interno della nostra attività di consulenza relativa agli accreditamenti istituzionali di:

  • agenzie formative,
  • agenzie del lavoro
  • strutture socio-sanitarie,

segnaliamo anche una ulteriore tipologia di accreditamento, di cui curiamo l’istruttoria,quella delle:

  • “Agenzie imprese”.

Tale accreditamento ministeriale permette alle società di servizi, che ottengono lo status di “agenzia per le imprese” di attestare i requisiti previsti dalle normative istituzionali e di diventare punto di riferimento per le imprese nei confronti dei procedimenti verso la pubblica amministrazione, in particolare quelli autorizzativi.

Grazie alle “agenzie per le imprese” il processo di creazione, gestione, trasferimento, cessazione delle attività d’impresa diventa più veloce e certo.

Per maggiori informazioni: Paolo Polverosi 0571-994111

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