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Il recente D.L. 146/2021, emanato lo scorso 21/10/2021 contiene, tra le altre, una serie di disposizioni assai rilevanti con le quali si intende porre un argine alla catena ininterrotta di morti sul lavoro che ha caratterizzato, ancor più che nel recente passato, questo 2021.

Si tratta di un provvedimento assai importante che richiama l’esigenza a considerare la questione della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tra le misure, il coordinamento di Ispettorato del Lavoro e Asl dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.

Ricordiamo che il Decreto legge prevede la sospensione delle attività d’impresa nel caso di personale al nero > 10% o gravi violazioni alle normative di sicurezza di cui all’Allegato 1 al D.L n. 146/2021:
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. 2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione. 3 Mancata formazione ed addestramento. 4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile. 5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). 6 Manata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’arto. 7 Mancanza di protezioni verso il vuoto. 8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fate salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza. 9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti. 11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). 12 Omessa vigilanza in ordine alfa rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Per la prevenzione, l’art. 13 del D.L. 146/2021 prevede un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Particolarmente importante è la decisione che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica vadano a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

All’estensione delle competenze attribuite all’Ispettorato del Lavoro si accompagneranno un rilevante aumento dell’organico — è prevista l’assunzione di 1.024 unità.

Nasce quindi dalla volontà di A.I.F.E.C.S., l’associazione di cui facciamo parte, della certificazione “Impresa formazione sicura garantita”, diretto a mettere a disposizione delle Aziende italiane che volontariamente decidano di avvalersi di tale servizio, uno strumento di verifica della conformità delle attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro al vigente quadro normativo, che si concretizzi in una certificazione rilasciata all’Azienda dal soggetto verificatore, la quale possa essere utile anche nei rapporti con i soggetti terzi (quali, ad esempio, gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

L’organismo di certificazione si avvale di organismi di valutazione deputati a verificare sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce delle normative di cui al d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Bisogno di informazioni?