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OIV Organismo di Vigilanza

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OIV Organismo di Vigilanza

Descrizione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La legge prevede l’onere in capo agli enti di adeguare i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo ai principi di prevenzione dei reati indicati

dal legislatore. L’azione di adeguamento è facoltativa e non obbligatoria: tuttavia la mancata adozione del modello espone l’ente alla responsabilità per

gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

L’Organismo di Vigilanza, composto da membri esterni di qualificata professionalità è un elemento indispensabile di un ‘Modello 231’ che abbia, come finalità ultima, l’esonero dalla responsabilità amministrativa.

L’Organismo di Vigilanza, ai sensi di legge, deve infatti – con riferimento al ‘Modello 231’:

  • vigilare sul suo funzionamento;
  • vigilare sulla sua osservanza;
  • curarne l’aggiornamento;
  • verificarlo periodicamente.

In altri termini, l’Organismo di Vigilanza (OdV) deve verificare l’effettività, l’adeguatezza e l’aggiornamento dei ‘Modelli 231’.

Informazioni aggiuntive

Numero Addetti

fino a 5 addetti, da 6 a 15 addetti, da 16 a 30 addetti, da 31 a 50 addetti, oltre 50 addetti

Giorni di consulenza standard

8, 10, 13, 15, 17

Disponibilità Formazione Consulenza

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