formazione manageriale

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, segnando un’importante svolta nel sistema formativo italiano. Questo accordo unifica e aggiorna le precedenti disposizioni, introducendo significative novità per lavoratori, datori di lavoro, dirigenti, preposti e altre figure coinvolte nella sicurezza aziendale.


Unificazione e semplificazione normativa

Il nuovo Accordo sostituisce e accorpa gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, creando un quadro normativo unico e coerente. L’obiettivo è garantire uniformità nella formazione su tutto il territorio nazionale, eliminando le disomogeneità e le sovrapposizioni normative che caratterizzavano il sistema precedente.


Principali novità introdotte

1. Verifica dell’apprendimento obbligatoria

Tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono prevedere una verifica finale dell’apprendimento, condizione necessaria per il rilascio dell’attestato. Le modalità di verifica possono includere test scritti o colloqui individuali, a seconda del corso.

2. Durata e contenuti dei corsi

L’Accordo stabilisce la durata minima, i contenuti e le modalità di erogazione per ciascun percorso formativo:

  • Lavoratori: formazione generale di 4 ore e specifica variabile (4, 8 o 12 ore) in base al rischio.
  • Preposti: 12 ore di formazione, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore.
  • Dirigenti: 12 ore di formazione base, con modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri; aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
  • Datori di lavoro: 16 ore di formazione base, con modulo cantieri di 6 ore; aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
  • RSPP/ASPP: moduli A (28 ore), B (48 ore) e C (24 ore) per RSPP; aggiornamento quinquennale di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP.

3. Modalità di erogazione

I corsi possono essere svolti in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning, a seconda del tipo di formazione. Tuttavia, per alcuni corsi specifici, come quelli per ambienti confinati, è prevista esclusivamente la modalità in presenza.

4. Requisiti dei soggetti formatori

L’Accordo definisce i requisiti minimi per i soggetti formatori e i docenti, prevedendo l’accreditamento e l’inserimento in un repertorio nazionale. Sono previsti controlli e monitoraggi sull’efficacia della formazione e sul rispetto della normativa da parte dei soggetti erogatori.


Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il nuovo Accordo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale potranno ancora essere avviati corsi secondo le disposizioni precedenti. I datori di lavoro avranno 24 mesi dall’entrata in vigore per completare la formazione obbligatoria.


Conclusioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un passo significativo verso una maggiore uniformità e qualità nella formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia. Le imprese e i professionisti del settore dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, pianificando tempestivamente i percorsi formativi per garantire la conformità normativa e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo dell’Accordo disponibile sul sito della Conferenza Stato-Regioni: ([PDF] Testo dell’accordo – Presidenza del Consiglio dei ministri).

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